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ART. 102 Ammortamento dei beni materiali [n.d.r. ex art. 67] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni

materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa

sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in

funzione del bene.

2. La deduzione è ammessa in misura non superiore

a quella risultante dall’applicazione al costo

dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale (3), ridotti alla metà per il

primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie

di beni omogenei in base al normale periodo

di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

(4) (5)

3. [...] (6)

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente

ammortizzati dal complesso produttivo,

il costo residuo è ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a

516,46 euro è consentita la deduzione integrale

delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono

state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento

e trasformazione, che dal bilancio

non risultino imputate ad incremento del costo dei

beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite

del 5 per cento del costo complessivo di tutti i

beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio

dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;

per le imprese di nuova costituzione il limite

percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul

costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio

[...] (7) L’eccedenza è deducibile per quote

costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici

settori produttivi possono essere stabiliti, con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,

diversi criteri e modalità di deduzione. (8) Resta

ferma la deducibilità nell’esercizio di competenza

dei compensi periodici dovuti contrattualmente a

terzi per la manutenzione di determinati beni, del

cui costo non si tiene conto nella determinazione

del limite percentuale sopra indicato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa

concedente che imputa a conto economico

i relativi canoni deduce quote di ammortamento

determinate in ciascun esercizio nella misura risultante

dal relativo piano di ammortamento finanziario.

Per l’impresa utilizzatrice che imputa a

conto economico i canoni di locazione finanziaria,

a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la

deduzione è ammessa per un periodo non inferiore

alla metà (9) del periodo di ammortamento corrispondente

al coefficiente stabilito a norma del

comma 2, in relazione all’attività esercitata

dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la

deduzione è ammessa per un periodo non inferiore

a dodici anni (10). Per i beni di cui all’articolo

164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni

di locazione finanziaria è ammessa per un periodo

non inferiore al periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito a norma

del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta

dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo

96. (11)

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le

quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione

del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario.

Le quote di ammortamento sono commisurate

al costo originario dei beni quale risulta

dalla contabilità del concedente e sono deducibili

fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato

ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente

il registro dei beni ammortizzabili o altro

libro o registro secondo le modalità di cui

all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

7 dicembre 2001, n. 435, e dell’articolo 2,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1996, n. 695, considerando già

dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le

quote relative al periodo di ammortamento già decorso.

(12) Le disposizioni di cui al presente comma

non si applicano nei casi di deroga convenzionale

alle norme dell’articolo 2561 del codice civile,

concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza

dei beni ammortizzabili. (12)

9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione

anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego

e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per servizi di comunicazione elettronica

ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma

1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80

per cento. La percentuale di cui al precedente periodo

è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi

ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il

trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto

limitatamente ad un solo impianto per ciascun

veicolo. (13)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi

dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico,

l’art. 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

L. 3.8.2009 n. 102, ha disposto la revisione entro il 31.12.2009 dei

coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.1988 e la contestuale

compensazione con diversi coefficienti per i beni industrialmente

meno strategici.

(3) Si veda il DM 31.12.1988, pubblicato in G.U. 2.2.1989 n. 27, S.O. n.

8.

(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 34, L. 24.12.2007 n. 244, in attesa della

revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per

il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007,

per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo,

esclusi quelli indicati nell’art. 164, comma 1, lett. b) e nell’art. 102-bis,

comma 7 primo periodo, non si applica la riduzione a metà del coefficiente

tabellare prevista prevista dal comma 2, e l’eventuale differenza

non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione

dei redditi.

(5) Si veda l’art. 1 co. 65-68 della L. 197/2022 in relazione all’ammortamento

dei fabbricati strumentali per le imprese operanti nei settori

del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

(6) Comma abrogato dall’art. 1, comma 33, lett. n), n. 1, L.

24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

Ai sensi del successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere

dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2007.

Testo precedente: “La misura massima indicata nel comma 2 può

essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni

rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui

all’articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata

fino a due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in

cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell’ipotesi di

beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l’ammortamento anticipato

può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell’esercizio

in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere

variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione

al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.“.

In precedenza, le parole “Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo

164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a

due volte per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono

entrati in funzione e nei due successivi;“ erano state sostituite alle

precedenti “La misura stessa può essere elevata fino a due volte,

per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati

in funzione per la prima volta e nei due successivi;“ dall’art. 36, comma

5, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L.

4.8.2006 n. 248.

(7) Le parole “; per i beni ceduti, nonchè per quelli acquisiti nel corso

dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione

spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per

il cessionario, al costo di acquisizione” sono state soppresse dall’art.

3, comma 16-quater, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi del medesimo comma, la disposizione

si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al

29.4.2012.

In precedenza, le medesime parole erano state sostituite alle precedenti

“per i beni ceduti nel corso dell’esercizio la deduzione spetta in

proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario,

al costo di acquisizione” dall’art. 6, comma 9, lett. a), DLgs.

18.11.2005 n. 247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in

vigore dal 2.12.2005.

(8) Si vedano:

- DM 13.10.1994, pubblicato in G.U. 12.11.1994 n. 265;

- DM 9.5.1989, pubblicato in G.U. 30.5.1989 n. 124;

- DM 13.7.1981, pubblicato in G.U. 17.7.1981 n. 195.

(9) Le parole “alla metà“ sono state sostituite alle precedenti “ai due

terzi” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n. 147, pubblicata

in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore dall’1.1.2014. Ai sensi

del successivo comma 163 la disposizione si applica ai contratti di

locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

(10) Le parole “in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per

un periodo non inferiore a dodici anni” sono state sostituite alle precedenti

“in caso di beni immobili, qualora l’applicazione della regola

di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici

anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un

periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno

a diciotto anni” dall’art. 1, comma 162, lett. b), L. 27.12.2013 n.

147, pubblicata in G.U. 27.12.2013 n. 302, S.O. n. 87, in vigore

dall’1.1.2014. Ai sensi del successivo comma 163 la disposizione si

applica ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

(11) Comma sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b), DL 2.3.2012

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Ai sensi

del successivo comma 2, la disposizione si applica ai contratti stipulati

a decorrere dal 29.4.2012.

Testo precedente: “Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa

concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce

quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella

misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per

l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione

finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata

del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2,

in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni

immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente

determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a

diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non

è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto

anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità

dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione

che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2.

La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole

dell’articolo 96.“.

In precedenza, il comma era stato sostituito dall’art. 1, comma 33,

lett. n), n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n.

300, S.O. n. 285.

(12) Periodo inserito dall’art. 6, comma 9, lett. b), DLgs. 18.11.2005 n.

247, pubblicato in G.U. 1.12.2005 n. 280, S.O. n. 183, in vigore dal

2.12.2005.

(13) Comma sostituito dall’art. 1, comma 401, L. 27.12.2006 n. 296,

pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Ai sensi del successivo

comma 403, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.

Testo precedente: “Le quote di ammortamento, i canoni di locazione

anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e mmanutenzione

relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile

pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni

governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita

dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili

nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente

periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte

delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto

per ciascun veicolo.“.

7 aprile 2025

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